Per evitare il diffondersi del virus Civid-19 bisogna anche garantire la salubrità attraverso scrupolosa sanificazione, non con una semplice pulizia ma cn la rimozione degli agenti attivi dal punto di vista microbiologico. Il Protocollo del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile, e inserito come allegato 6 nel DPCM del 26 aprile 2020 chiarisce che vi è l’obbligo di sanificare periodicamente locali, ambienti e postazioni di lavoro, nonché dispositivi/ attrezzature in uso ai lavoratori stessi. Operazione che va eseguita immediatamente nel caso di presenza, nei locali aziendali, di persona affetta da Covid-19.
Gli studi più recenti evidenziano che il virus resiste fino a 72 ore su plastiche e acciaio, ma con carica infettiva dimezzata dopo, rispettivamente, 6 e 7 ore, e fino a 48 ore su vetro. Le superfici sulle quali si ha una minore persistenza sono, invece, il rame e il cartone, dove è stato osservato un abbattimento completo dell’infettività dopo 4 e 24 ore. La persistenza nell’aria dipende dalla quantità di particelle emesse, dal loro volume e dalla presenza o meno di correnti. Per quanto riguarda le temperature il virus risulta altamente stabile a 4 gradi centigradi, ma sensibile al calore. Oltre i 70 gradi non è più rilevabile dopo appena 5 minuti.
Come si sanifica, dunque? La risposta si può trovare sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il Rapporto ‘Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza Covid-19’, pubblicato lo scorso 15 maggio fornisce indicazioni, basate sulle evidenze a oggi disponibili. I principi attivi attualmente autorizzati sono i detergenti neutri e i disinfettanti virucidi con sodio ipoclorito allo 0,1% o etanolo almeno al 70% nonché le miscele di sali di ammonio quaternario o perossido di idrogeno che dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida.
Per quanto riguarda l’ozono generato in situ a partire da ossigeno se ne conferma l’efficacia microbicida anche sui virus, ma in attesa dell’autorizzazione a livello europeo la commercializzazione come disinfettantenon è consentita. L’ozono può quindi essere considerato semplicemente un sanitizzante da utilizzare in abbinamento ad altri dispositivi. Riportiamo a tal proposito quanto pubblicato il 18 maggio dal ministero della Sanità: “L’ozono non ha proprietà sterilizzanti propriamente dette. Si tratta di una sostanza sottoposta a valutazione all’interno del Regolamento 528/2012 Biocidi, in attesa di essere autorizzata all’uso come biocida (disinfettante). Le sue proprietà, note in letteratura scientifica e già applicate in alcuni settori, non sono al momento sufficienti a garantirne l’adeguatezza dello specifico uso tecnologico come disinfettante, in quanto deve essere sottoposto a prove di efficacia e di sicurezza (potenziali effetti collaterali da scorretto uso o concentrazione inappropriata). Rimane la possibilità di un uso per la sanificazione intesa come intervento di pulizia approfondita incluso in un contesto generale di ottimizzazione delle misure igieniche e microclimatiche, realizzato da parte di personale appositamente formato e adeguatamente protetto.”
Ci sono, infine, i trattamenti di tipo fisico che non ricadono nel campo di applicazione del Regolamento Europeo Biocidi (n. 528/2012) che esclude espressamente dalla definizione di biocida, i prodotti che agiscano mediante azione fisica e meccanica: il calore (vapore secco) per 30 minuti, indicato per i tessili, e le radiazioni Uv, che presentano però almeno due limiti, difficoltà nel raggiungere l’intera superficie da trattare e un elevato rischio per l’uomo se maneggiati in modo scorretto.
Le operazioni devono essere eseguite sempre da persone debitamente informate e formate nonché dotate dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi ex DLgs 81/2008 e/o prescritti dalle vigenti disposizioni anticontagio. Della sanificazione deve rimanere traccia scritta, da esibire in caso di controlli.